Art. 184 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.
L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.