Art. 189 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.