Art. 198 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, su proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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