Art. 203 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Con Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.
Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.