Cass. civ. n. 1 del 2 gennaio 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE


Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Decreto di condanna - Decorrenza del termine di trenta giorni per la notifica di cui all’art. 5, comma 2, della l. n. 89 del 2001 - Comunicazione del decreto - Necessità - Fondamento.


In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine di trenta giorni per la notifica del decreto di accoglimento della domanda decorre, sebbene l'art. 5, comma 2, della l. n. 89 del 2001, faccia riferimento al deposito, dalla data di comunicazione dello stesso alla parte istante, atteso che il comma 4 della medesima norma ne prevede la comunicazione "altresì" al Procuratore Generale della Corte dei conti ed ai titolari dell'azione disciplinare e tenuto conto del disposto dell'art. 5 nella formulazione originaria, nonché della circostanza che, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di inefficacia ex art. 644 c.p.c., nel caso di tardività della notifica la domanda non è riproponibile ex art. 5, comma 2, della stessa l. n. 89 del 2001.

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Riferimenti normativi

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.

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