Cass. civ. n. 10010 del 12 aprile 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Ipotesi determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un contratto - Estensione - Fattispecie.


Il rimedio previsto, ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nei casi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esistenza, in favore degli eredi, del diritto al trasferimento di un compendio immobiliare, maturato dal de cuius in forza di vendite con patto di riservato dominio, e non perfezionato nonostante il riscatto dei beni).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8568 del 2004

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2932
Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18
Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST.

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