Cass. civ. n. 1003 del 10 gennaio 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Condanna in primo grado del danneggiante e del suo assicuratore per la responsabilità civile, chiamato in garanzia dall’assicurato - Appello dei soli attori sul quantum del risarcimento - Riproposizione della domanda di garanzia in appello - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In caso di condanna al risarcimento danni del convenuto, in solido con il suo assicuratore per la responsabilità civile, da lui chiamato in causa, e di appello del solo attore sul quantum del risarcimento, ai fini dell'estensione della responsabilità alla compagnia assicuratrice non c'è necessità di riproposizione in appello della domanda di manleva da parte dell'assicurato, non essendo necessaria la riproposizione una domanda non soltanto esaminata, ma persino accolta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di condanna in primo grado sul quantum, aveva escluso l'operatività dell'obbligo di manleva del terzo chiamato, non essendo stata riproposta la domanda).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26780 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1882
Cod. Proc. Civ. art. 106
Cod. Civ. art. 2055
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Civ. art. 346

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