Cass. pen. n. 10031 del 16 gennaio 2025
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Udienza - Avviso - Indicazione dell'oggetto del procedimento - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità a regime intermedio.
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è affetta da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza di revoca di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen., adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l'indicazione, sia pure in forma succinta, dell'oggetto del procedimento, stante la necessità di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 168 quater
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies