Cass. civ. n. 10046 del 14 aprile 2023
Testo massima n. 1
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE Scioglimento del rapporto di agenzia per fatto concludente - Crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela - Ammissione allo stato passivo del fallimento del preponente - Sussistenza.
In tema di fallimento del preponente, ove il rapporto di agenzia si sciolga, ai sensi dell'art. 72, comma 1, l. fall., per fatto concludente - con provvedimento di esclusione dei crediti relativi al predetto rapporto dallo stato passivo del fallimento del preponente -, i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela possono essere ammessi allo stato passivo in questione, avuto riguardo alla natura non retributiva, né risarcitoria, bensì indennitaria di entrambe le indennità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 72