Cass. civ. n. 10046 del 14 aprile 2023

Testo massima n. 1


AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE Scioglimento del rapporto di agenzia per fatto concludente - Crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela - Ammissione allo stato passivo del fallimento del preponente - Sussistenza.


In tema di fallimento del preponente, ove il rapporto di agenzia si sciolga, ai sensi dell'art. 72, comma 1, l. fall., per fatto concludente - con provvedimento di esclusione dei crediti relativi al predetto rapporto dallo stato passivo del fallimento del preponente -, i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela possono essere ammessi allo stato passivo in questione, avuto riguardo alla natura non retributiva, né risarcitoria, bensì indennitaria di entrambe le indennità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4410 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 72

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