Cass. pen. n. 10060 del 09 gennaio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE - Annullamento agli effetti civili conseguente a quello relativo agli effetti penali - Rinvio al giudice civile - Esclusione - Fattispecie.


In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 15216 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Cod. Pen. art. 61 bis
Cod. Pen. art. 318
Cod. Pen. art. 319
Cod. Pen. art. 321

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