Cass. civ. n. 2627 del 11 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Il certificato di lavoro che, ai sensi dell'art. 2124 c.c., ove non sia obbligatorio il libretto di lavoro di cui all'art. 3 della legge n. 112 del 1935, l'imprenditore deve rilasciare all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, indicandovi il tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle sue dipendenze e le mansioni esercitate, sostituisce il predetto libretto — e, specularmente, può dallo stesso essere sostituito, — in quanto entrambi hanno la funzione di consentire al lavoratore di disporre di una documentazione sulla cessata attività lavorativa, e, più in generale, di offrire un quadro completo ed unitario della vita professionale del lavoratore, ai fini di regolarne e facilitarne il collocamento o di consentire gli opportuni controlli per quanto attiene all'assistenza professionale e sociale; ne consegue che ove il datore di lavoro abbia consegnato al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, il libretto di lavoro, non ha alcun obbligo di rilasciare anche il certificato di lavoro.
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