Cass. civ. n. 10065 del 15 aprile 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - PROVVIGIONE


Conciliazione in sede sindacale ex art. 411, comma 3, c.p.c. - Conclusione presso la sede aziendale - Esclusione - Ragioni.


La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 185
Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 412 ter
Cod. Proc. Civ. art. 412 quater
Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 1975/2024

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