Cass. civ. n. 510 del 22 gennaio 1988
Testo massima n. 1
Le indicazioni contenute nel libretto di lavoro — consistenti in attestazioni unilaterali del datore di lavoro — non valgono, da sole, a dimostrare con certezza la durata ed il contenuto del rapporto di lavoro subordinato, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi; esse, inoltre, ben possono essere contrastate con la prova testimoniale, in quanto il divieto sancito dall'art. 2722 c.c. è limitato alla prova contro documenti aventi valore di convenzione fra le parti.
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