Cass. civ. n. 10074 del 15 aprile 2024

Testo massima n. 1


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento danni - Legittimazione passiva esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sussistenza - Erronea evocazione di altro organo dello Stato - Mancata tempestiva eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Fattispecie.


Nel giudizio in cui è fatto valere il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, coordinate con la Direttiva 93/16/CEE in materia di retribuzione dei medici specializzandi) la legittimazione passiva spetta, in via esclusiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ove, peraltro, venga erroneamente convenuto un altro organo dello Stato, in mancanza di tempestiva e rituale eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, il difetto di legittimazione passiva non può essere rilevato d'ufficio, e la rappresentanza dello Stato si cristallizza nell'organo erroneamente convenuto. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di giudizio di rinvio, rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione passiva in capo ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Economia e delle Finanze e della Salute citati, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di quanto dovuto ai medici le cui domande ha giudicato fondate).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16104 del 2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Proc. Civ. art. 112

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