Cass. civ. n. 14 del 10 gennaio 1990

Testo massima n. 1


L'art. 2126 cod. civ., secondo cui la nullità del contratto di lavoro non travolge gli effetti economici della prestazione lavorativa già eseguita, trova applicazione anche a tutela del lavoro «parasubordinato» (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) alla stessa stregua di quello subordinato, con riguardo alle esigenze fondamentali del lavoratore. Pertanto, anche la nullità del contratto di lavoro «parasubordinato» con un'amministrazione pubblica, per difetto della forma scritta, necessaria ad substantiam, non esclude il diritto alla retribuzione del lavoratore autonomo che abbia prestato un'attività inserita in modo coordinato e continuativo nella organizzazione dell'amministrazione stessa, ove non ricorra l'ipotesi di illiceità della causa o dell'oggetto del contratto, prevista dal secondo comma dell'art. cit., e sempre che non si tratti di esercizio di attività che richieda con riguardo ad una professione intellettuale l'iscrizione in un apposito albo od elenco (nella specie, l'amministrazione era autorizzata a concludere contratti a termine con esperti e l'attività svolta era stata di consulenza amministrativa).

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