Cass. civ. n. 10084 del 16 aprile 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO
Fallimento del datore di lavoro - Omesso versamento dei contributi a suo carico - Insinuazione al passivo del lavoratore - Esclusione - Quote contributive a carico del lavoratore non versate dal datore all’INPS - Legittimazione del lavoratore - Sussistenza - Collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2115
Cod. Civ. art. 2116
Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1