Cass. civ. n. 10096 del 17 aprile 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Indennizzo - Obbligazione “ex lege” - Interessi sulla somma riconosciuta - Spettanza - Decorrenza - Dalla domanda o dal decreto - Condizioni.


In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo costituisce un'obbligazione "ex lege", con la conseguenza che gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dal giorno della domanda giudiziale, nel caso in cui in essa siano stati esplicitamente richiesti, o dalla pronuncia del decreto che liquida l'indennizzo, nel caso in cui non siano stati richiesti con la domanda.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28409 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1173
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1282

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