Cass. civ. n. 20 del 5 gennaio 1983

Testo massima n. 1


Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna — per la delimitazione dei cui poteri l'art. 2138 c.c., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in mancanza, agli usi — non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell'ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi munito degli indicati poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale.

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