Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25158 del 13 dicembre 2010

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25158 del 13 dicembre 2010

Testo massima n. 1

Ove il partecipante ad una comunione tacita familiare, di cui all’abrogato art. 2140 c.c., acquisti in nome proprio un immobile, non è consentito presumere che il denaro utilizzato per l’acquisto provenga dagli utili dell’attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti; ne consegue che colui il quale alleghi che l’acquisto è stato compiuto con denaro proveniente dal fondo comune ha l’onere di darne la prova.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze