Cass. civ. n. 25158 del 13 dicembre 2010
Testo massima n. 1
Ove il partecipante ad una comunione tacita familiare, di cui all'abrogato art. 2140 c.c., acquisti in nome proprio un immobile, non è consentito presumere che il denaro utilizzato per l'acquisto provenga dagli utili dell'attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti; ne consegue che colui il quale alleghi che l'acquisto è stato compiuto con denaro proveniente dal fondo comune ha l'onere di darne la prova.