Cass. civ. n. 8426 del 9 aprile 2010

Sezione Unite

Testo massima n. 1


In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall'art. 10 legge fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d'impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 c.c., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; nè è di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell'art. 2495 c.c., introdotto dal d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi