Cass. civ. n. 10126 del 17 aprile 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Giudizio di cassazione - Discordanza tra i dati della sentenza impugnata indicati in ricorso e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.
In materia di giudizio di cassazione, la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell'atto d'impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall'impugnante, non determina l'inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest'ultima come oggetto effettivo del ricorso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 347
Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.