Cass. civ. n. 10126 del 17 aprile 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Giudizio di cassazione - Discordanza tra i dati della sentenza impugnata indicati in ricorso e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.
In materia di giudizio di cassazione, la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell'atto d'impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall'impugnante, non determina l'inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest'ultima come oggetto effettivo del ricorso.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 347
Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.