Cass. civ. n. 10131 del 15 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta sintetica di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. - Mancata proposizione dell’istanza di decisione - Decreto di estinzione - Rimedi - Opposizione ex art. 391 c.p.c. - Necessità - Mancato rispetto del termine di 10 giorni - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.


In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell'istanza di decisione determina l'estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come opposizione ex art. 391 c.p.c. l'istanza di revoca del provvedimento di estinzione, dichiarandola poi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2614 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Cod. Proc. Civ. art. 391
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

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