Cass. civ. n. 362 del 16 febbraio 1970

Testo massima n. 1


Per tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, l'art. 2208 c.c. - derogando al principio generale sancito in tema di rappresentanza dall'art. 1388 - stabilisce la presunzione che l'institore agisce in nome del preponente, per cui questi rimane obbligato anche se non sia stato espressamente speso il suo nome, ferma, in tal caso, anche la responsabilità personale del preposto. In queste ipotesi il terzo è abilitato ad agire contro il preponente, e non è tenuto a dare la prova positiva che il contratto fu concluso e l'obbligazione assunta dal rappresentante mediante spendita del nome del rappresentato.

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