Cass. civ. n. 10144 del 17 aprile 2025

Testo massima n. 1


CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Divieto per l’amministratore di anticipare somme per conto dell’amministrato e di rendersi cessionario di ragioni di credito verso il medesimo - Sussistenza - Violazione - Sostituzione - Ragioni.


L'amministratore di sostegno che anticipa somme di denaro per conto del suo amministrato e si rende cessionario di ragioni di credito verso il medesimo entra con il pupillo in una situazione di conflitto di interessi, in quanto ne diventa creditore, ciò che ne determina l'obbligatoria sostituzione attesa la mancanza, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, di una figura assimilabile al protutore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7414 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 378
Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 360

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