Cass. civ. n. 10178 del 17 aprile 2023

Testo massima n. 1


TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Trasporto internazionale - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Onere probatorio - Criteri.


In tema di trasporto internazionale, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, per ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto, che il vettore può superare solo se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento, nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20787 del 2004

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 19
Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 20
Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 23
Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST.

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