Cass. civ. n. 7309 del 2 giugno 2000

Testo massima n. 1


Cliente del professionista non è necessariamente il soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito l'incarico al professionista ed è, conseguentemente, tenuto al pagamento del corrispettivo.

Testo massima n. 2


L'art. 2751 <em>bis </em>n. 2 c.c., introdotto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, in base al quale le retribuzioni del professionista e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale, dovute per gli «ultimi due anni di prestazione», sono assistite da privilegio generale sui mobili, comporta, in caso di fallimento del debitore, che il privilegio medesimo è invocabile per tutti i crediti inerenti all'ultimo biennio dell'attività professionale, ancorché anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale (a differenza del privilegio prima contemplato dall'art. 2751 n. 5 c.c., da intendersi limitato all'anno antecedente la dichiarazione di fallimento).

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