Cass. civ. n. 10183 del 17 aprile 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Litispendenza e continenza - Condizioni - Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Medesimo ufficio giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Omessa riunione - Conseguenze - Fattispecie.
Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, non aveva ritenuto motivo di invalidità la mancata declaratoria di litispendenza o l'omessa riunione con altro precedente giudizio, in cui era stata proposta autonomamente identica domanda risarcitoria).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 39
Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 337
Cod. Proc. Civ. art. 273
Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.