Cass. civ. n. 10189 del 17 aprile 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Onere di informazione del paziente - Contenuto - Limiti - Fattispecie.


In tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico, l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, tanto sotto il profilo dell'estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche, tra le quali lo specifico "nomen morbi", già rappresentato nelle sue linee generali all'atto del consenso. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso dei parenti di una paziente, deceduta per embolia adiposa, a seguito di un intervento di protesi d'anca, ritenendo sufficientemente indicativo dell'esaustività del consenso il modulo da lei sottoscritto, contenente un'indicazione generica di embolia come possibile rischio clinico, senza che fosse necessario illustrare le differenze medico-scientifiche tra le varie forme di embolia, non apparendo verosimile che, in presenza di tali, peraltro ultronee, specificazioni, la paziente avrebbe scelto di non operarsi a seguito di una frattura al femore).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16633 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2236

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