Cass. civ. n. 10202 del 17 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO


Appello - Mancata acquisizione del fascicolo di primo grado - Vizio del procedimento e nullità della sentenza - Esclusione - Difetto di motivazione - Vizio deducibile per cassazione - Condizioni - Omessa considerazione di un documento - Principio di non dispersione della prova - Rilevanza - Fattispecie.


Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto l'appello, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, contenente la citazione, dal quale il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi ai fini della fondatezza del motivo di appello).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 347
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76
Cod. Proc. Civ. art. 168

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 27691/2017

Ricerca altre sentenze