Cass. pen. n. 10218 del 23 gennaio 2024

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente – Riciclaggio – Profitto e prodotto del reato – Nozione – Differenze – Confisca dell’intera somma riciclata quale prodotto – Ragioni.


In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen.)

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 37120 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 648 bis
Cod. Pen. art. 648 quater
Legge 25/02/2008 num. 34 art. 31

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