Cass. civ. n. 9030 del 12 settembre 1997

Testo massima n. 1


In tema di società di fatto, per la configurabilità della responsabilità delle persone o dell'ente, anche in sede fallimentare, non è necessaria la prova dell'esistenza della società, essendo sufficiente la cosiddetta «apparenza della società», ossia il comportamento di due o più persone che, pur non essendo legate da vincoli sociali, operano nel mondo esterno in modo da generare il convincimento che esse agiscono come soci. L'apparenza, tuttavia, non è oggetto di tutela in se stessa, ma solo in quanto strumentale alla tutela dell'affidamento dei terzi di buona fede, onde essa non può essere invocata da chi sia consapevole dell'inesistenza del vincolo sociale.

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