Cass. civ. n. 2539 del 28 marzo 1990
Testo massima n. 1
Ai fini della responsabilità nei confronti dei terzi e dell'assoggettabilità alle procedure fallimentari, l'esistenza di una società di fatto fra due o più soggetti può essere affermata sulla base dell'esteriorizzazione della stessa, essendo sufficiente l'idoneità della condotta complessiva di taluno degli apparenti soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza del vincolo sociale, mentre rimane irrilevante che colui che ha agito quale socio di una società in nome collettivo, regolarmente costituita, non abbia stipulato l'acquisto della qualità di socio, rivelatasi nei rapporti con i creditori ed i terzi interessati.
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