Cass. pen. n. 10234 del 25 gennaio 2024

Testo massima n. 1


STUPEFACENTI - IN GENERE - Delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti - Circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie


L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. (Fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa a fronte della pluralità delle cessioni realizzate e progettate dagli imputati nella gestione di una "piazza di spaccio").

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 31603 del 2017

Normativa correlata

DPR 00/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 62 lett. 4
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

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