Cass. pen. n. 10237 del 15 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Presenza di additivi chimici negli ingredienti utilizzati - Reato configurabile - Art. 5, comma 1, lett. g), legge n. 283 del 1962 - Art. 516 cod. pen. - Individuazione.
Integra la contravvenzione di pericolo presunto di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), legge 30 aprile 1962, n. 283, punibile a titolo di colpa, l'originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari, mentre dà luogo al delitto previsto dall'art. 516 cod. pen., punibile a titolo di dolo, l'aggiunta intenzionale della sostanza vietata.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. G CORTE COST.
Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST.