Cass. pen. n. 10240 del 11 gennaio 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Misura genetica “medio tempore” attenuata - Appello del pubblico ministero avverso il provvedimento genetico - Sopravvenuta carenza di interesse - Sussistenza - Condizioni.
In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, perché connotato da carenza di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in parziale accoglimento dell'originaria istanza, abbia applicato una misura cautelare meno gravosa di quella richiesta, nel caso in cui sia intervenuto nelle more un ulteriore provvedimento di attenuazione del vincolo cautelare originariamente imposto, divenuto "medio tempore" definitivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.