Cass. civ. n. 10248 del 18 aprile 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Potere del giudice di accertare d'ufficio la fondatezza della domanda - Sussistenza - Limiti - Conseguenze.
Il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata; sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.