Cass. civ. n. 10261 del 18 aprile 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")


Revocatoria di atto di retrocessione conseguente a simulata alienazione - Conflitto tra creditore revocante e simulato alienante retroceduto - Risoluzione - Priorità della trascrizione delle domande - Conseguenze.


Nel caso di domanda di revocatoria di un atto di retrocessione conseguente a una simulata alienazione, il conflitto tra creditore revocante e simulato alienante nonché apparente retroceduto dev'essere regolato in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, se eseguita, delle domande ex art. 2901 c.c. e di simulazione, con la conseguenza che, in presenza della prioritaria trascrizione della prima, la simulazione resta inopponibile al creditore vittorioso.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 2652 lett. 4
Cod. Civ. art. 2652 lett. 5
Cod. Civ. art. 1416

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Precedenti: Cass. civ. n. 25862/2020

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