Cass. civ. n. 10264 del 18 aprile 2023
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE
Comunione - Impossibilità di pari uso - Mancata deliberazione di uso indiretto - Godimento esclusivo di uno dei comproprietari - Conseguenze - Indennizzo in favore degli altri - Decorrenza - Individuazione - Fattispecie in tema di godimento esclusivo, da parte del coniuge legalmente separato, della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale.
In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1102
Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1108
Cod. Civ. art. 150
Cod. Civ. art. 177