Cass. civ. n. 10274 del 16 aprile 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Cassazione con rinvio al giudice di appello - Divieto di produzione di nuovi documenti - Rilevabilità di ufficio - Eccezione di inammissibilità o accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
Nel rito tributario, il divieto di produrre nuovi documenti in sede di rinvio (salvo che la loro produzione fosse impossibile in precedenza ovvero sia scaturita dalla pronuncia di legittimità) è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, in caso di mancata eccezione d'inammissibilità o di accettazione del contraddittorio.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 394