Cass. civ. n. 10274 del 16 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE


Cassazione con rinvio al giudice di appello - Divieto di produzione di nuovi documenti - Rilevabilità di ufficio - Eccezione di inammissibilità o accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.


Nel rito tributario, il divieto di produrre nuovi documenti in sede di rinvio (salvo che la loro produzione fosse impossibile in precedenza ovvero sia scaturita dalla pronuncia di legittimità) è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, in caso di mancata eccezione d'inammissibilità o di accettazione del contraddittorio.

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 394

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Precedenti: Cass. civ. n. 2739/2009

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