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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1274 del 7 febbraio 1991

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1274 del 7 febbraio 1991

Testo massima n. 1

Il principio stabilito dall’art. 2271 c.c. che esclude la compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società ed il credito che egli ha verso un socio, trova applicazione pure con riguardo all’impresa familiare coltivatrice, di cui all’art. 48 della L. n. 203 del 1982, ed opera anche, osservate le norme contenute negli artt. 2267 e 2268, nel caso inverso di un terzo che sia creditore della detta impresa e debitore del singolo suo componente.

Testo massima n. 2

In tema di passaggio dal rito ordinario al rito speciale nelle cause di lavoro, ai sensi dell’art. 426 c.p.c. [ nel testo fissato dall’art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533 ] la circostanza che nell’ordinanza di fissazione dell’udienza di discussione manchi l’assegnazione alle parti di un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti non determina alcun vizio del procedimento, ove non risulti che tale omissione abbia in concreto comportato pregiudizi o limitazioni del diritto di difesa.

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