Cass. civ. n. 10285 del 18 aprile 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966 - Atto idoneo ad impedirla - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Inclusione - Fondamento.


In tema di impugnativa del licenziamento, il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ai sensi degli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, poiché il procedimento d'urgenza, in tal caso, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività - seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario - che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d'urgenza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3818 del 2021

Normativa correlata

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 669 bis
Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST.

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