Cass. civ. n. 10555 del 2 agosto 2001
Testo massima n. 1
Poiché la cancellazione dal registro delle imprese non produce l'estinzione della società fino a quando non siano liquidati tutti i rapporti derivati dall'attività sociale ad essa connessi, la legittimazione ad impugnare con l'appello la sentenza emessa nei confronti della società, in liquidazione, compete ai liquidatori ai quali spetta la rappresentanza, anche in giudizio, dell'ente.