Cass. civ. n. 10305 del 18 aprile 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO Recesso - Obbligo di motivazione - Previsione della contrattazione collettiva - Inosservanza - Conseguenze - Reintegra del lavoratore - Esclusione - Applicabilità della sola tutela risarcitoria - Fattispecie.
Il recesso per mancato superamento del periodo di prova, pur se illegittimo perché esercitato senza osservare l'obbligo di motivazione previsto dalla contrattazione collettiva, in mancanza di una disposizione che ne preveda espressamente l'inefficacia, con conseguente reintegra del lavoratore, è comunque efficace e idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto, salva la sola tutela risarcitoria. (Fattispecie in tema di recesso intimato in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 1, comma 5, del c.c.n.l. del 14 febbraio 2001 per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Contr. Coll. 14/02/2001 art. 1 com. 5
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.
Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.