Cass. civ. n. 511 del 4 marzo 1970

Testo massima n. 1


Nello scioglimento di una società semplice i soci hanno diritto alla ripartizione di somme in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni, solo dopo che, estinti i debiti sociali e destinato il residuo attivo al rimborso dei conferimenti, vi sia ancora una eccedenza attiva da ripartire.

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