Cass. civ. n. 10309 del 16 aprile 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE Indennità per miglioramenti - Clausola di autorizzazione preventiva all’esecuzione di tutti i miglioramenti ritenuti opportuni - Nullità per indeterminatezza dell’oggetto - Sussistenza - Fondamento.
In un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che genericamente autorizza l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell'art. 1346 c.c., secondo i quali l'oggetto dev'essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito e possibile).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1418 com. 2
Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.
Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.