Cass. civ. n. 10309 del 16 aprile 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE Indennità per miglioramenti - Clausola di autorizzazione preventiva all’esecuzione di tutti i miglioramenti ritenuti opportuni - Nullità per indeterminatezza dell’oggetto - Sussistenza - Fondamento.


In un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che genericamente autorizza l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell'art. 1346 c.c., secondo i quali l'oggetto dev'essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito e possibile).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3408 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1346
Cod. Civ. art. 1418 com. 2
Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.
Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

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