Cass. civ. n. 10318 del 16 aprile 2024
Testo massima n. 1
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE
Divorzio - Amministrazione del patrimonio personale del figlio minorenne - Conflitto tra genitori e figli dopo la conclusione del giudizio di divorzio - Nomina del curatore speciale - Liquidazione del relativo compenso - Competenza - Giudice tutelare.
In tema di scioglimento del matrimonio, la domanda di un genitore, volta ad ottenere provvedimenti relativi all'amministrazione del patrimonio personale del figlio minore, ove il contrasto con l'altro genitore sia insorto dopo la conclusione del procedimento di divorzio, va proposta dinanzi al giudice tutelare, competente, altresì, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., alla nomina del curatore speciale, stante il conflitto di interessi dei genitori con il minore, ed alla liquidazione del relativo compenso, non potendo trovare applicazione l'art. 38 disp.att. c.c., che opera nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ex artt. 710 c.p.c. o 337-quinquies c.c..
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 337
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 337 quinquies
Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 321
Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.