Cass. civ. n. 10328 del 18 aprile 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azione per far valere una discriminazione in danno di lavoratori - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di un diverso vizio di nullità, ove emergente dagli atti, è suscettibile di applicazione anche nell'ipotesi di azione volta a far valere una discriminazione in danno di lavoratori, qualora l'atto di cui si predica la nullità abbia natura negoziale e ricorra un interesse generale tutelato e sempre che la domanda di accertamento della nullità risulti autodeterminata in relazione al "petitum". (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione a domanda, proposta da alcuni dipendenti pubblici, di accertamento della nullità, per discriminazione di genere, di avvisi di selezione relativi all'accesso alle progressioni professionali orizzontali - aveva escluso la rilevabilità d'ufficio della nullità degli avvisi in questione sotto il diverso profilo della discriminazione dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1324
Cod. Proc. Civ. art. 112
Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4