Cass. civ. n. 10328 del 18 aprile 2025
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno alla proprietà - Contenuto - Concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento del bene - Onere di allegazione e prova - Contenuto - Fattispecie.
Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 873
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 832