Cass. civ. n. 10329 del 18 aprile 2025

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - In genere - Costruzione illegittima del vicino prevenuto - Eliminazione da parte del giudice - Condanna in via alternativa.


In tema di distanze fra costruzioni, la facoltà del vicino prevenuto di arretrare fino alla distanza legale la propria costruzione illegittima, ovvero di avanzarla fino a quella del preveniente, si traduce sul piano processuale nel potere del giudice, ancorché sollecitato dalla parte interessata, di disporre l'eliminazione della situazione illegittima, ordinando con la sentenza di condanna in via alternativa l'arretramento della costruzione illegittima ovvero l'avanzamento di essa secondo i principi dell'aderenza.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11284 del 1992

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 873
Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

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